Va specificato DOVE e presso CHI sono obbligatoriamente conservate e messe a disposizione per la presa in visione la documentazione relativa alla notifica e la documentazione relativa alla retribuzione.
Non è consentita la conservazione dei documenti in località diverse. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 LSD-BG, in linea di massima la documentazione va SEMPRE conservata e messa a disposizione presso il luogo di lavoro/occupazione (luogo di impiego); tale obbligo compete al referente facente parte della cerchia di dipendenti distaccati specificato al punto 3.
In deroga al regolamento generale, l’art. 21 comma 2 LSD-BG stabilisce precise modalità di conservazione, come elencate nel modulo.
Attenzione: Le indicazioni fornite sono da ritenersi OBBLIGATORIE IN VIA ESCLUSIVA – non sono consentite variazioni! La documentazione va conservata e tenuta a disposizione presso la persona indicata nel luogo indicato. Qualora ciò non dovesse accadere, si incorrerebbe in una falsa dichiarazione nella notifica, punibile con un provvedimento penale amministrativo.
Esempio: se nella notifica viene specificato “presso il luogo di impiego”, mentre in realtà la documentazione si trova presso una persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti a titolo professionale, in tal caso si tratta di una falsa dichiarazione nella notifica, punibile con un provvedimento penale amministrativo.
Nota: In caso di notifiche di modifica a posteriori in relazione ad una prima notifica già presentata, le modalità di conservazione delle notifiche e della rispettiva documentazione fanno riferimento a quanto indicato nella prima notifica.
Ciò significa che se nella prima notifica è stato specificato che la documentazione sarà conservata presso il luogo di impiego, anche le notifiche di modifica andranno conservate e tenute a disposizione presso il suddetto luogo di impiego.