Dati inerenti alla conservazione e messa a disposizione obbligatoria della documentazione relativa alla notifica E della documentazione relativa alla retribuzione ai sensi dell’art. 19 comma 4 cifra 7 LSD-BG

(fatta eccezione per i lavoratori mobili del settore dei trasporti di merci e/o persone)

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 e dell’art. 22 comma 2 LSD-BG, in linea di massima l’utilizzatore austriaco è tenuto a conservare SEMPRE la documentazione relativa alla notifica e la documentazione relativa alla retribuzione presso il luogo di lavoro/occupazione (luogo di impiego) per l’intera durata del periodo di somministrazione e a presentare tale documentazione in caso di eventuali controlli, oppure a renderla accessibile in formato elettronico direttamente sul posto al momento dell’accertamento / controllo.

In deroga al regolamento generale, l’art. 21 comma 2 LSD-BG stabilisce precise eccezioni all’obbligo di conservazione della documentazione sul posto.

 

Attenzione: Le indicazioni fornite sono da ritenersi OBBLIGATORIE IN VIA ESCLUSIVA – non sono consentite variazioni! La documentazione va conservata e tenuta a disposizione presso la persona indicata nel luogo indicato. Qualora ciò non dovesse accadere, si incorrerebbe in una falsa dichiarazione nella notifica, punibile con un provvedimento penale amministrativo.

Nota: In caso di notifiche di modifica (es. notifiche a posteriori in relazione ai dipendenti), le modalità di conservazione della documentazione relativa alla notifica e della documentazione relativa alla retribuzione fanno riferimento a quanto indicato nella prima notifica.

 

Nota: Ai sensi dell’art. 21 comma 1 LSD-BG, con l’espressione “documentazione obbligatoria relativa alla notifica” si intendono i documenti in appresso specificati, ovvero:

 

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 LSD-BG, oltre alla documentazione relativa alla notifica, in linea di massima l’utilizzatore austriaco è tenuto a conservare SEMPRE presso il luogo di lavoro/occupazione la sottostante documentazione relativa alla retribuzione, la quale dovrà essere messa a disposizione dell’utilizzatore austriaco da parte del somministratore / datore di lavoro.

Con l’espressione “documentazione relativa alla retribuzione” si intendono i documenti in appresso specificati, ovvero:

 

Tutta la documentazione relativa alla retribuzione dovrà essere conservata in lingua tedesca, fatta eccezione per il contratto di lavoro, il quale potrà essere presentato o in tedesco o in inglese.

 

Attenzione: Sono esclusi dalla presente disposizione i lavoratori mobili (es. gli autisti del settore dei trasporti di merci e/o persone), in quanto nel loro caso la documentazione relativa alla notifica va messa a disposizione direttamente sul posto (all’interno del veicolo).