Referente ai sensi dell’art. 23 LSD-BG

In caso di distacco di lavoratori mobili (conducenti) del settore dei trasporti (di merci e/o persone), il referente sarà il conducente (distaccato) dell’automezzo, salvo che nella notifica venga specificata come referente una persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti con studio professionale avente sede in Austria.

Qualora si tratti di un mezzo di trasporto diverso da un autoveicolo (es. imbarcazione), ai sensi dell’art. 19 comma 3 cifra 3 LSD-BG, in qualità di referente dovrà essere nominata una persona facente parte della cerchia di dipendenti distaccati, oppure, ai sensi dell’art. 21 comma 2 cifra 4 LSD-BG, una persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti con studio professionale avente sede in Austria.

 

Nota:

Nel caso in cui il referente sia il conducente, i relativi campi non vanno compilati.

Con persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti si intendono le seguenti figure professionali: consulente fiscale, avvocato, amministratore fiduciario, notaio.